PENSIONE ANTICIPATA OPZIONE DONNA: COSA È CAMBIATO?

Tra gli interventi in ambito previdenziale contenuti nella Legge di Bilancio 2023 spiccano di certo le modifiche apportate alla Pensione anticipata Opzione Donna con effetto dal 1° gennaio 2023. 

I requisiti per la pensione anticipata

Per le lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti nel corso dell’anno 2022, la pensione Opzione Donna viene riproposta con alcune importanti distinzioni rispetto al passato: se l’anzianità contributiva richiesta rimane invariata (35 anni di contribuzione), l’età anagrafica passa a 60 anni per tutte le lavoratrici.  

Tuttavia, per ovviare all’aumento del requisito anagrafico, è stato introdotto un meccanismo di riduzione dell’età di un anno per ogni figlio, nel limite massimo di due anni. 

La platea delle beneficiarie

Se in precedenza tutte le lavoratrici, dipendenti e autonome, in possesso dei requisiti di età e contribuzione previsti, potevano accedere alla Pensione Opzione Donna, da gennaio 2023 e per coloro che abbiano maturato i requisiti nel corso del 2022, il beneficio è riconosciuto solamente a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

• Prestino assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge o ad un parente di primo grado convivente con handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 legge 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; 

• Siano riconosciute invalide civili in misura superiore o uguale al 74 per cento; 

• Siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali sia attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’art. 1, comma 852, legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici in questione il requisito anagrafico viene ridotto a 58 anni a prescindere dal numero di figli.   

Il trattamento pensionistico decorre dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto a pensione, nel caso di lavoratrice dipendente, 18 mesi se la lavoratrice è autonoma.

Nessuna variazione in merito al calcolo dell’importo pensionistico: il metodo applicato, infatti, rimane quello interamente contributivo. 

FACCIAMO CHIAREZZA: IN PENSIONE CON QUOTA 103

La Legge di Bilancio ha istituito la nuova “pensione anticipata flessibile”, denominata anche “Quota 103”, che ha sostituito la precedente pensione anticipata Quota 102. 

Si tratta di un nuovo canale di accesso alla pensione anticipata, oltre a quello ordinario, che si perfeziona sulla base di due requisiti minimi: un’anzianità contributiva di 41 anni di contributi e un’età anagrafica pari ad almeno 62 anni, la cui somma dà appunto il valore 103. 

Analogamente a quanto previsto per Quota 100 e Quota 102, il diritto alla pensione Quota 103 conseguito entro il 31 dicembre 2023, potrà essere esercitato anche in data successiva.  

I beneficiari di Quota 103

Destinatari della nuova misura di anticipo pensionistico sono tutti i lavoratori del settore privato e pubblico, compresi i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata Inps. Quota 103 non trova, invece, applicazione nei confronti del personale militare delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, del personale operativo del Corpo dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, nonché dei liberi professionisti iscritti alle rispettive Casse di riferimento.  

Il meccanismo delle finestre 

Le pensioni Quota 103 prevedono, inoltre, il meccanismo delle finestre pensionistiche, vale a dire un regime di decorrenza pensionistica differita rispetto alla data di maturazione dei requisiti.  

Il sistema della “finestra mobile” risulta differenziato a seconda della natura giuridica privata o pubblica del datore di lavoro di ultima iscrizione. 

I lavoratori del settore privato possono accedere a pensione tramite Quota 103 dopo 3 mesi dalla data di maturazione dei relativi requisiti, con prima decorrenza utile dal 1° aprile 2023 per coloro i quali risultano già in possesso dei requisiti al 31 dicembre 2022.  

Diversamente per i dipendenti del settore pubblico la decorrenza è fissata dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti, con prima decorrenza utile dal 1° agosto 2023 per diritti maturati entro il 31 dicembre 2022.  

Fanno eccezione i dipendenti del comparto Scuola statale e dell’AFAM per i quali continua a trovare applicazione la finestra unica fissata rispettivamente al 1° settembre 2023 e al 1° novembre 2023.  

Limite importo lordo 

ll nuovo trattamento viene riconosciuto nei limiti di un importo lordo mensile non superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps (€ 2.818,7). Questo tetto massimo mensile opera fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (attualmente fissato a 67 anni di età).  

Cumulo lavoro 

Come già previsto per la pensione Quota 100 e Quota 102, anche la pensione anticipata Quota 103 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, fino al raggiungimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Rimangono però cumulabili i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite annuo di 5.000 euro lordi complessivi. 

APE SOCIALE: PROROGATA PER TUTTO IL 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha disposto una nuova proroga dell’Ape Sociale, “Anticipo pensionistico”, solo per l’anno 2023.

Attenzione però alle scadenze per la certificazione del diritto: la domanda di certificazione del diritto deve essere presentata entro il 31 marzo 2023 o il 15 luglio 2023. 

Cos’è l’Ape Sociale?

È un’indennità che permette di ritirarsi dal mondo del lavoro e che “accompagna” i richiedenti fino all’età prevista per la pensione di vecchiaia (67 anni). Può essere richiesta da tutte le categorie dei lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) e dagli iscritti alla Gestione Separata. 

Quali sono i requisiti? 

Per poter richiedere l’indennità, sono stati fissati dei requisiti generali e altre condizioni più soggettive:  

• dal punto di vista anagrafico, l’APE Sociale è rivolta a coloro che abbiano almeno 63 anni di età; 

• dal punto di vista assicurativo, i richiedenti devono poter far valere alternativamente:

1) almeno 30 anni di contributi (disoccupati, invalidi civili con grado di invalidità maggiore al 74% e i cosiddetti “caregivers” cioè chi si occupa di assistere un familiare “in situazione di gravità”); 

2) almeno 36 anni nel caso siano stati lavoratori addetti ad attività “gravose” (per alcune specifiche categorie di lavori “gravosi” previste dalla normativa, il requisito è fissato a 32 anni di contributi).  

Per le donne che si trovano nelle situazioni di stato di disoccupazione o di occupazione in lavori “gravosi”, i suddetti requisiti contributivi sono ridotti di 12 mesi per ogni figlio, per un “bonus” massimo di due anni. 

Nello specifico i requisiti più soggettivi richiesti, oltre a quello contributivo, sono i seguenti: 

• Disoccupati che abbiano:

– cessato il rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale e percepito integralmente l’indennità di disoccupazione NASPI; 

– avuto un periodo di lavoro, nel triennio precedente alla data di cessazione, della durata di almeno 18 mesi. 

• Lavoratori che, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, assistono il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap “in situazione di gravità”, oppure un parente o un affine di secondo grado, quando tale soggetto abbia i genitori o il coniuge ultrasettantenni, anche essi invalidi. 

• Lavoratori con riconoscimento di invalidità civile pari almeno al 74%. 

• Lavoratori inseriti nelle categorie di attività “gravose”, possono richiedere l’indennità dell’APE Sociale se hanno svolto per sette anni, nell’ultimo decennio, o per sei anni negli ultimi sette, una delle attività previste specificatamente dalla normativa. 

Scadenza delle domande 

Per fare la domanda di APE Sociale è necessario verificare preventivamente il diritto: chi ritiene di perfezionare i requisiti per l’indennità entro il 31 dicembre 2023, deve presentare domanda di certificazione del diritto tassativamente entro il 31 marzo 2023 o il 15 luglio 2023. 

La stessa richiesta di certificazione ha come ultima scadenza anche la data del 30 novembre 2023 ma il rischio è che i fondi economici che alimentano il pagamento dell’indennità possano esaurirsi e, quindi, anche nel caso in cui viene riconosciuto il diritto, la prestazione dell’Ape Sociale non venga liquidata.

Come fare la domanda

Gli operatori del Patronato Acli sono a disposizione per verificare l’eventuale diritto a chiedere l’APE Sociale. È possibile fissare un appuntamento contattando il Patronato, tramite il sito 

https://www.patronatoaclirimini.it/patronatoacli_rimini_form.html