SANATORIA COLF E BADANTI 2012: COME DIMOSTRARE DI ESSERE PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO DA PRIMA DEL 31 DICEMBRE 2011

Uno dei requisiti fondamentali per presentare domanda di sanatoria 2012 è che il lavoratore extracomunitario clandestino disponga di adeguata documentazione atta a dimostrare la sua presenza ininterrotta sul territorio italiano, documenti che, come recita l’art 5 , comma 1 del Decreto Legislativo 16 Luglio 2012 n. 109, devono provenire da organismi pubblici e che verranno consegnati al momento in cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di competenza convocherà datore di lavoro e lavoratore per la stipula del contratto di soggiorno.

 

Ad oggi, in attesa di avere maggiori chiarimenti dal decreto interministeriale, o molto probabilmente da ulteriori circolari si può ritenere valida tutta la documentazione, naturalmente con data anteriore al 31/12/2011, proveniente da una qualsiasi pubblica amministrazione (comuni, ospedali, carabinieri,scuole pubbliche ecc), ogni azienda pubblica che, avendo rilasciato un documento riportante il nome dell’immigrato, possa certificare la sua presenza in Italia.

 

Aspetto molto controverso quest’ultimo, dato che a dimostrare la presenza irregolare sul territorio italiano del cittadino extracomunitario deve essere proprio un documento rilasciato da un organismo pubblico, quegli organismi da cui ogni immigrato clandestino evita di avvicinarsi per la paura di essere sottoposto ad un provvedimento di espulsione.

 

QUALE DOCUMENTO PUÓ ESSERE RITENUTO VALIDO PER LA SANATORIA 2012

Rappresenta un documento valido per dimostrare la necessaria presenza continuativa dello straniero extracomunitario, anche un timbro di entrata sul passaporto, i documenti che attestano l’iscrizione di un figlio a scuola, oppure alla mensa scolastica, un decreto di espulsione, la richiesta di asilo.

 

 

QUALE DOCUMENTO NON PUÓ ESSERE RITENUTO VALIDO PER LA SANATORIA 2012

Non potranno invece essere considerati documenti validi gli scontrini di acquisto, la ricevuta di invio denaro, o la ricevuta rilasciata da un albergo, da un affittacamere, da un agriturismo o da un campeggio, a meno che queste strutture non abbiano provveduto ad effettuare la comunicazione giornaliera dell’arrivo delle persone alloggiate, alla Questura competente e che quest’ultima sia disposta a certificare.

 

Le precisazioni interministeriali saranno comunque necessarie anche per chiarire se i Consolati possono essere ritenuti degli organismi pubblici e quali certificati da loro rilasciati possono essere validi per dimostrare la presenza in Italia.

 

Nel frattempo, aspettando le opportune precisazioni, e salvo anche eventuali modifiche da parte delle Istituzioni, possiamo elencare in sintesi quelli che momentaneamente possono essere considerati i documenti validi e non



DOCUMENTI VALIDI DOCUMENTI NON VALIDI
  • Timbro di entrata sul passaporto
  • Permesso di soggiorno scaduto
  • Decreto di espulsione
  • Atto Notarile
  • Richiesta di asilo
  • Referto di Pronto Soccorso
  • Tessera STP(Straniero temporaneamente presente)
  • Certificato di ricovero ospedaliero
  • Codice Fiscale
  • Iscrizione a scuola di un figlio
  • Mensa scolastica di un figlio
  • Contravvenzione (multa), atti giudiziari ed eventuali denunce per reati non ostativi
  • Denuncia, (esempio: smarrimento documenti..)
  • Documentazione relativa alla Sanatoria 2009
  • Atto notarile
  • Rinnovo del passaporto (effettuato in italia presso il Consolato di appartenenza)
  • Invito della questura
  • Scontrini di acquisto
  • Ricevute dell’albergo
  • Ricevuta di invio denaro
DOCUMENTI DA VERIFICARE la validità per la sanatoria 2012
  • Rinnovo del Passaporto effettuato presso il Consolato di appartenenza,
  • Contratti di utenze domestiche
  • Bollette di luce, gas, telefono



Sarà lo Sportello Unico, in sede di convocazione del datore e del lavoratore, a verificare la documentazione attestante la presenza in Italia dal 31 dicembre 2011 del lavoratore.