Il lavoro intermittente è ammesso anche per le associazioni senza fini di lucro

da Patronato ACLI 25 febbraio 2013

La natura giuridica del soggetto che promuove attività lavorativa non ha incidenza particolare sulla possibile attivazione di un rapporto di lavoro instaurato in base ad un contratto di lavoro intermittente, poiché tale ipotesi contrattuale, dettata dagli articoli 33 e seguenti del D.Lgs.276/2003, è subordinata alla sola sussistenza dei requisiti di carattere oggettivo o soggettivo contenuti nella normativa.

Lo afferma il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 7 del 5 febbraio 2013, nel quale si precisa inoltre che tale contratto di lavoro può essere usato anche per attività espletate per fini didattici da artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive, compresi cineoperatori, cameramen, fotografi e intervistatori.


Ministero del Lavoro, Interpello n. 7 del 05/02/2013