CAF ACLI: RIDUZIONE ACCONTO IRPEF 2011 all’82%

L’art.55, commi 1 e 2 del D.L. 31/05/2010 n.78, convertito dalla legge 30/07/2010 n.122, aveva disposto quanto segue: “ 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, e’ differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2011. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, e’ differito, nei limiti stabiliti con lo stesso decreto, il versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d’imposta 2012. 

Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono l’acconto tenendo conto del differimento previsto dal presente comma.”

Con il Comunicato Stampa in oggetto il MEF comunica che è stato firmato in data 21 novembre 2011, ed è in corso di pubblicazione, il DPCM che prevede, fra l’altro, il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF dovuto per il periodo d’imposta 2011 e che, pertanto, l’acconto IRPEF dovuto entro mercoledì 30 novembre 2011 ammonterà all’82% anziché al 99%; la differenza sarà versata a giugno del 2012.

Il Comunicato Stampa precisa altresì che
– ai contribuenti persone fisiche che hanno già effettuato il pagamento dell’acconto nella misura del 99% spetta un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso da utilizzare in compensazione con il modello F24;
– per coloro che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta tratterranno l’acconto applicando la nuova percentuale dell’82% e qualora sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti d’imposta provvederanno a restituire nella retribuzione erogata nel mese di dicembre le maggiori somme trattenute; nel caso in cui i sostituti d’imposta non siano in grado di riconoscere la riduzione dell’acconto sulle retribuzioni erogate nel mese di dicembre 2011, gli stessi dovranno comunque restituire le maggiori somme trattenute nella retribuzione successiva.

Si ricorda che il provvedimento in esame riprende le disposizioni dell’analogo intervento di due anni fa operato con l’art.1 del D.L. 23/11/2009 n.148 e con l’art.2, commi 6, 7 e 8 della legge 23/12/2009 n.191 (che aveva previsto una riduzione dell’acconto del 20%).