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STATUTO Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani - ACLI Approvato dal XXII° Congresso Nazionale – Torino 1-4 aprile 2004 FINALITÀ SCOPI Art. 1 Le
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) fondano sul Messaggio
Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la loro azione per la
promozione dei lavoratori e operano per una società in cui sia
assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di
ogni persona. Art.2 Le ACLI promuovono solidarietà e
responsabilità per costruire una nuova qualità del lavoro e del vivere
civile, nella convivenza e cooperazione fra culture ed etnie diverse,
nella costruzione della pace, nella salvaguardia del creato. Le
ACLI associano lavoratori e cittadini, uomini e donne, di qualsiasi
nazionalità che ne condividano le finalità e ne sottoscrivano il Patto
Associativo. Possono aderire alle ACLI associazioni che si
riconoscano negli scopi del Movimento e si impegnino a collaborare alla
realizzazione delle attività. Art. 3 Le ACLI, Movimento
educativo e sociale, operano nella propria autonoma responsabilità per
favorire la crescita e l'aggregazione dei diversi soggetti sociali e
delle famiglie, attraverso la formazione, l'azione sociale, la
promozione di servizi, imprese sociali e realtà associative. La
formazione ACLIsta, nel considerare la trascendente dignità della
persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica
e all'esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita
cristiana ecumenicamente aperta al dialogo. L'azione sociale delle
ACLI, a partire dall'esperienza di vita e di lavoro di uomini e di
donne, sollecita l'esercizio di responsabilità e sviluppa opportunità
di partecipazione dei cittadini per la crescita della società civile e
la vitalità delle istituzioni. I Servizi sociali, le Imprese
Sociali e le Associazioni specifiche promossi dalle ACLI o ad esse
aderenti costituiscono una rete di esperienze di solidarietà, di
autorganizzazione, di volontariato e di imprenditività sociale per
rispondere ai bisogni culturali, materiali e sociali delle persone: a) nell'assistenza e tutela sociale, previdenziale, sanitaria e fiscale, attraverso il Patronato ACLI;
b) nella formazione ed orientamento professionale e
nelle politiche del lavoro, attraverso l'Ente Nazionale ACLI per
l'Istruzione Professionale (ENAIP) e gli Enti Regionali ad esso
associati; c) nelle molteplici attività inerenti
le soggettività sociali, la cooperazione, il volontariato, l'ambiente,
lo sport, il turismo e la cultura, attraverso apposite associazioni ed
iniziative specifiche decise dal Consiglio Nazionale. L’uso del nome e del marchio delle ACLI deve essere autorizzato dalla Direzione Nazionale. Art. 4 Le ACLI ad ogni livello:
a) favoriscono la partecipazione attiva degli
associati per la realizzazione delle finalità statutarie e l'attuazione
degli indirizzi definiti dai congressi, dalle conferenze organizzative
e programmatiche e dagli organi; b) promuovono la
crescita spirituale ed alimentano la vita cristiana degli associati con
itinerari di ascolto della Parola di Dio avvalendosi del sostegno
pastorale di sacerdoti quali accompagnatori spirituali richiesti alle
comunità ecclesiali, ai vari livelli; i sacerdoti, comprendendo il
carisma delle ACLI, hanno il compito di alimentare la crescita
formativa dei soci e di orientare l’associazione nell’appartenenza alla
Chiesa, alla sua vita e alla sua missione; c)
operano con scopi sociali, culturali ed assistenziali, senza fini
di lucro sulla base delle procedure definite negli appositi regolamenti
approvati dai Consigli Regionali e Provinciali; d)
assumono iniziative atte a sviluppare la vita associativa
promuovendo attività formative di azione sociale, di volontariato, di
autorganizzazione di servizi e di imprese sociali, con attenzione a
promuovere pari opportunità tra uomo e donna; e)
sono dirette da organi democratici che si rinnovano in occasione
dei Congressi e delle Assemblee delle Strutture di base, i cui
componenti devono in ogni caso essere iscritti alle ACLI;
f) promuovono una cultura della legalità, basata sui
principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica
per le persone che hanno operato contro la mafia ed ogni forma di
criminalità organizzata; promuovono l’elaborazione di strategie di
lotta non violenta contro il dominio mafioso e malavitoso del
territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso e
malavitoso; g) tutelano gli associati nella
difesa dei loro diritti ed interessi economici, sociali, morali e
professionali, sia nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente che
nelle altre diverse forme di lavoro, rappresentandoli e assistendoli
nelle forme di legge anche davanti la magistratura competente. ISCRIZIONE Art. 5 L'associazione
al Movimento ACLIsta avviene attraverso l'iscrizione ad una Struttura
di base delle ACLI o delle Associazioni da esse promosse od aderenti. La quota o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile. Art. 6 L'iscrizione alle ACLI dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo. E’ esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.
Le tessere delle ACLI sono emesse dalla Direzione Nazionale, sulla base
di apposite norme approvate dal Consiglio Nazionale e distribuite alle
Strutture di base tramite gli Organi Regionali e Provinciali. STRUTTURE Art. 7 Le
ACLI promuovono la vita associativa, valorizzando le specificità
territoriali nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di
federalismo cooperativo e solidale, attraverso Strutture di base
dislocate nel territorio, circoli e gruppi organizzati e negli ambienti
di lavoro, nuclei, riconosciuti dal Consiglio Provinciale quale luoghi
di incontro, formazione, volontariato ed azione sociale. Le attività territoriali delle ACLI vengono coordinate attraverso:
a) le Strutture di base (circoli, gruppi organizzati
negli ambienti di lavoro e di vita, nuclei) riconosciute dal Consiglio
Provinciale quali luoghi di incontro, formazione, volontariato ed
azione sociale; b) le strutture zonali, istituite
dal Consiglio Provinciale per coordinare le Strutture di base, le
attività da esse promosse e curare i rapporti con le istituzioni locali;
c) le aree metropolitane, istituite dalla Direzione Nazionale d'intesa
con il Consiglio Regionale ed i Consigli Provinciali interessati, con
il compito di coordinare, sviluppare e qualificare la presenza delle
ACLI e di tutte le attività e iniziative da esse promosse nelle grandi
aree urbane; d) le Strutture provinciali, con
compiti di rappresentanza territoriale, promozione e programmazione
delle ACLI e di tutte le attività e iniziative da esse promosse; sono
istituite dal Consiglio Nazionale, di norma in coincidenza con le
Provincie dello Stato; e) le Strutture regionali,
con compiti di rappresentanza territoriale e di governo regionale, di
indirizzo programmatico e coordinamento delle Strutture Provinciali
delle ACLI e di tutte le attività e iniziative da esse promosse; sono
istituite dal Consiglio Nazionale, di norma in coincidenza con le
Regioni e con le Provincie autonome; f) la
Struttura nazionale, con compiti di rappresentanza istituzionale e
sociale, indirizzo politico-progettuale e governo del Movimento nel suo
insieme. Art. 8 Le ACLI costituiscono, unitamente alle
ACLI presenti in altri Paesi, la Federazione ACLI Internazionali
(F.A.I.) e vi partecipano con propri rappresentanti. ORGANI DELLE STRUTTURE DI BASE E DELLE ZONE L’Assemblea dei Soci
Art. 9 L'Assemblea dei soci è l’organo sovrano della Struttura di base che:
a) è costituita con diritto di voto dai soci in
regola con il pagamento della quota sociale senza possibilità di
delega; b) elegge ogni quattro anni la Presidenza secondo le norme stabilite dai Regolamenti attuativi; c) elegge i Revisori dei Conti; d) indirizza l'azione della Presidenza e ne verifica l'operato; e) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario. Art. 10 L’Assemblea
dei soci è convocata dalla Presidenza, in via ordinaria almeno una
volta all’anno e, in via straordinaria, qualora la richiedano un terzo
dei soci, la Presidenza Provinciale o quella Regionale d’intesa con la
Presidenza Zonale dove questa è costituita. La convocazione deve: a) essere comunicata almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
b) essere affissa presso la sede, comunicata ai
soci, alle Presidenze Provinciale e Regionale e, ove siano costituiti,
agli organi zonali; c) indicare: la data ed il
luogo della riunione; l’ora della prima convocazione e della seconda
convocazione, distanziate di almeno sessanta minuti; gli argomenti
all’ordine del giorno ed il programma dei lavori. Le deliberazioni
dell’Assemblea ed il rendiconto consuntivo devono essere portati a
conoscenza dei soci tramite affissione presso la sede. La Presidenza
Art. 11 La Presidenza: a) è l’organo esecutivo ed amministrativo;
b) è composta: con diritto di voto dai Componenti
eletti dall’Assemblea dei soci, e senza diritto di voto, se non
presenti ad altro titolo, dai responsabili dei Soggetti Sociali e delle
Associazioni specifiche e professionali costituite all’interno del
Circolo o della Struttura di base; c) dirige le
attività della Struttura di base in attuazione degli obiettivi
stabiliti dall'Assemblea e dagli organi Provinciali e zonali. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti con diritto di voto. Il Presidente
Art. 12 Il Presidente: a) è il legale rappresentante della Struttura di base;
b) rappresenta le ACLI in ogni attività da loro
promossa nell’ambito del territorio di competenza della Struttura;
c) convoca la Presidenza almeno una volta al mese, ne
stabilisce l’ordine del giorno e ne presiede le riunioni; d) viene eletto sulla base dei regolamenti attuativi. Organi delle zone
Art.13 Organi della Zona sono: l'Assemblea e la Presidenza e il Presidente.
L’ambito territoriale della zona e le sue competenze sono definiti dal
Consiglio Provinciale e ratificati dalla Presidenza Regionale. Le
procedure di elezione degli organi, i loro compiti e le modalità di
funzionamento sono definite dai Regolamenti attuativi approvati dal
Consiglio Nazionale e specificati dai regolamenti di cui all’Art. 20. Art.14 Assemblea Provinciale dei Presidenti delle Strutture di Base. L’Assemblea Provinciale dei Presidenti delle Strutture di base:
a) garantisce un maggiore coordinamento delle
attività delle Strutture di base nella realizzazione degli indirizzi
politico-programmatici del Consiglio Provinciale; b)
elegge al proprio interno ogni quattro anni e/o in occasione del
Congresso Provinciale i componenti il Consiglio Provinciale di sua
competenza; c) valuta i risultati del tesseramento e l’attuazione del programma dell’Associazione; d) è convocata dalla Presidenza Provinciale almeno una volta l'anno. ORGANI DELLE STRUTTURE PROVINCIALI Il Congresso Provinciale
Art. 15 Il Congresso Provinciale: a) è composto:
- per un minimo dell'80% dai delegati eletti dalle
Assemblee delle Strutture di base in proporzione alla media degli
iscritti alle ACLI negli ultimi quattro anni; -
per un minimo del 10% ed un massimo del 20% dai delegati,
iscritti alle ACLI, espressi da ogni Associazione Specifica,
Professionale o aderente esistente sul territorio secondo le
indicazioni del Regolamento Regionale; b) determina il numero dei consiglieri Provinciali da eleggere: da un minimo di quindici a un massimo di sessanta; c) elegge i due terzi dei consiglieri Provinciali di cui al comma b) e i delegati ai Congressi Regionali e Nazionale; d) verifica l'attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici. Il Consiglio Provinciale
Art. 16 Il Consiglio Provinciale è composto, con diritto di voto: a) dai Consiglieri eletti dal Congresso; b) dai Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base; c) dai Presidenti di zona; d) dal Segretario provinciale dei Giovani delle ACLI; e) dalla Responsabile provinciale del Coordinamento donne;
f) dai Presidenti o Responsabili provinciali di: ACLI-Colf, Fap-ACLI,
ACLITERRA, U.S. ACLI, CTA, ACLI ANNI VERDI, UNASP-ACLI, IPSIA, Lega
Consumatori promossa dalle ACLI e altre Associazioni promosse e
aderenti, laddove queste abbiano organi democraticamente eletti. Il Consiglio Provinciale: a) elegge il Presidente Provinciale; b) approva o respinge la proposta di composizione della Presidenza formulata dal Presidente; c) elegge il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti; d) elegge il proprio rappresentante in Consiglio Regionale;
e) definisce gli obiettivi, il programma provinciale di attività, le
strategie di realizzazione e ne verifica l'attuazione in coerenza con
gli indirizzi politici e organizzativi definiti dal Consiglio Regionale; f) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario. g) approva annualmente i dati e le norme del tesseramento, nonché le aggregazioni delle Strutture di base. Il Consiglio Provinciale convoca, determinandone l’ordine del giorno: - il Congresso Provinciale in via ordinaria ogni quattro anni; in via straordinaria:
Ø su richiesta di almeno 1/3 delle Strutture di base
della Provincia che rappresentino almeno la metà degli iscritti; Ø su richiesta della Direzione Nazionale; - la Conferenza Organizzativa e Programmatica di metà mandato. Il Consiglio Provinciale: a) determina le percentuali previste dalla lettera a) dell’art. 15 del presente Statuto;
b) assolve ai compiti previsti dal presente Statuto
e dai regolamenti di attuazione nonchè dalle deliberazioni degli organi
nazionali. La Presidenza Provinciale
Art. 17 La Presidenza Provinciale: a) è l’organo esecutivo ed amministrativo; b) è composta: - con diritto di voto dai componenti eletti dal Consiglio Provinciale su proposta del Presidente;
- senza diritto di voto dal Segretario provinciale
dei Giovani delle ACLI, dalla Responsabile Provinciale del
Coordinamento Donne, dal Segretario Provinciale della FAP-ACLI e dal
Presidente Provinciale dell’Unione Sportiva ACLI; c) dirige le ACLI
nell’ambito della Provincia, assolve ai compiti previsti dallo Statuto
e dai regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni del Consiglio
Provinciale ACLI e degli organi nazionali e regionali. Il Presidente Provinciale
Art. 18 Il Presidente Provinciale a) ha la rappresentanza legale e politica della Struttura provinciale; b) convoca e presiede la Presidenza. ORGANI DELLE STRUTTURE REGIONALI Il Congresso Regionale
Art. 19 Il Congresso Regionale: a) è composto
dai delegati eletti dai Congressi Provinciali in proporzione alla media
degli iscritti negli ultimi quattro anni; b) determina i Consiglieri Regionali da eleggere in numero non inferiore a quindici; c) elegge: - i Consiglieri Regionali di sua competenza; - i Consiglieri nazionali di sua competenza secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Congresso Nazionale; d) verifica l'attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici.
Il Consiglio Regionale
Art. 20 Il Consiglio Regionale è composto, con diritto di voto: a) dai Consiglieri eletti dal Congresso; b) da un rappresentante di ciascuna provincia ACLIsta eletto dal relativo Consiglio Provinciale; c) dal Segretario Regionale dei Giovani delle ACLI; d) dalla Responsabile Regionale del Coordinamento donne;
e) dai Presidenti o Responsabili regionali di:
ACLI-Colf, Fap-ACLI , ACLITERRA, U.S. ACLI, CTA, ACLI ANNI VERDI,
UNASP-ACLI, IPSIA, Lega Consumatori promossa dalle ACLI e altre
Associazioni promosse e aderenti, laddove questi abbiano organi
democraticamente eletti. Inoltre fanno parte del Consiglio Regionale senza diritto di voto i Presidenti provinciali Il Consiglio Regionale: a) elegge il Presidente Regionale; b) approva o respinge la proposta di composizione della Presidenza formulata dal Presidente; c) elegge il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;
d) definisce gli obiettivi, il programma regionale di
attività, le strategie di realizzazione e ne verifica l'attuazione in
funzione del principio di sussidiarietà e delle competenze attribuite
dallo Stato alle Regioni; e) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario; f) fissa la quota associativa di propria spettanza. Il Consiglio Regionale convoca, determinandone l’ordine del giorno: - il Congresso Regionale: in via ordinaria ogni quattro anni; in via straordinaria: Ø su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri Regionali che rappresentino non meno della metà degli iscritti; Ø su richiesta della Direzione Nazionale; - la Conferenza Organizzativa e Programmatica di metà mandato Il Consiglio Regionale:
a) assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e
dai Regolamenti di attuazione e dalle deliberazioni degli organi
nazionali; b) approva un Regolamento attuativo regionale entro tre mesi dall’approvazione del Regolamento nazionale.
Sulla base del principio di sussidiarietà il Regolamento regionale
dovrà normare tutte le materie non specificatamente contenute nel
Regolamento nazionale e inerenti al proprio livello o inferiori. In particolare: - le modalità di elezione della Presidenza e del Presidente della Struttura di base; - le procedure di elezione, i compiti e le modalità di funzionamento delle Zone;
- le modalità di espressione dei delegati delle
Associazioni Specifiche, Professionali o aderenti, come previsto
dall’Art. 15; - le modalità di partecipazione dei
Presidenti della Struttura di base e dei responsabili delle
Associazioni Specifiche e Professionali ai diversi livelli negli Organi
di indirizzo. I Regolamenti Regionali devono essere ratificati dal Collegio Nazionale dei Probiviri. Qualora vi siano Regioni inadempienti, si applica il regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. La Presidenza Regionale
Art. 21 La Presidenza Regionale: a) è l’organo esecutivo e amministrativo: b) è composta: - con diritto di voto dai componenti eletti dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente;
- senza diritto di voto dal Segretario Regionale dei
Giovani delle ACLI, dalla Responsabile Regionale del Coordinamento
Donne e dal Presidente Regionale dell’Unione Sportiva ACLI;
c) dirige le ACLI nell’ambito della Regione, assolve
i compiti previsti dallo Statuto e dal regolamento di attuazione e
dalle deliberazioni degli organi nazionali. Il Presidente Regionale
Art. 22 Il Presidente Regionale a) ha la rappresentanza legale e politica della Struttura regionale; b) convoca e presiede la Presidenza. Il Coordinamento Trentino Alto Adige
Art. 23 Nell’Ambito della Regione Trentino-Alto Adige si riconosce
il KVW (Katholischer Verband der Werktatigen) come associazione
aderente alle ACLI che, con propria autonomia organizzativa,
contribuisce al programma generale delle ACLI stesse. Tra i Consigli Provinciali delle ACLI di Trento, di Bolzano e del KVW è costituito un organo paritetico di coordinamento. ORGANI DELLA STRUTTURA NAZIONALE Il Congresso Nazionale
Art. 24 Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai
Congressi Provinciali in proporzione alla media degli iscritti degli
ultimi quattro anni. Il Congresso: a) elegge: - il Presidente Nazionale; - i quaranta Consiglieri nazionali di sua competenza; - il Collegio Nazionale di Garanzia; - il Collegio Nazionale dei Probiviri;
b) verifica l’attività svolta rispetto alla missione
fondamentale dell’Associazione e indica gli obiettivi strategici per il
mandato successivo; c) decide sulle proposte di modifiche allo Statuto. Il Consiglio Nazionale
Art. 25 Il Consiglio Nazionale è composto, con diritto di voto, da: a) il Presidente Nazionale, b) quaranta Consiglieri eletti dai Congressi Regionali; c) quaranta Consiglieri eletti dal Congresso Nazionale; d) i Presidenti Regionali; e) fino a cinque consiglieri nominati dal Presidente Nazionale; f) dai Consiglieri eletti dagli organi rappresentativi nella misura di: - sette per il Coordinamento donne; - sei per i Giovani delle ACLI; - tre per l’U.S. ACLI; - due per il KVW;
- uno ciascuno per ACLI-Colf, ACLI Terra, Fap-ACLI, UNASP-ACLI,
CTA, ACLI ANNI VERDI, IPSIA, Lega Consumatori promossa dalle ACLI. Il Consiglio Nazionale: a) elegge, al proprio interno, il Presidente del Consiglio Nazionale che lo convoca e ne dirige i lavori; b) elegge venti componenti la Direzione Nazionale, fra cui almeno quattro donne e dieci Presidenti Regionali;
c) approva o respinge la composizione della
Presidenza e la nomina del Segretario Generale formulate dal Presidente
Nazionale ACLI; d) elegge il Collegio Nazionale dei Revisori dei conti; e) elegge il Presidente Nazionale nei casi previsti dall’art. 59; f) definisce strategie, strumenti e risorse necessari a conseguire gli obiettivi indicati dal Congresso; g) elegge la Commissione Pari Opportunità uomo-donna con il compito di promuovere: - la cultura di genere, di parità e di pari opportunità all’interno dell’associazione; - iniziative e strategie di sviluppo della presenza delle donne nel sistema ACLI; - la cultura dell’integrazione della soggettività femminile nel sistema ACLI;
- la partecipazione delle donne alla democrazia associativa attraverso
strategie e strumenti di riequilibrio della rappresentanza; h) approva annualmente il rendiconto economico finanziario della Struttura Nazionale; i) assolve ai compiti previsti dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione; l) convoca e determina l'ordine del giorno: - del Congresso: in via ordinaria ogni 4 anni; in via straordinaria: Ø con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;
Ø su richiesta di Consigli Provinciali che
rappresentino almeno la metà più uno degli iscritti, calcolati sulla
media dell’ultimo Congresso Nazionale; - della Conferenza Organizzativa e Programmatica Nazionale di metà mandato; m) elegge i rappresentanti delle ACLI italiane nella Federazione ACLI Internazionali (F.A.I.); n) opera sulla base di un suo regolamento; o) adegua lo Statuto alle innovazioni legislative, previo parere favorevole del Collegio Nazionale dei Probiviri. Alle riunioni del Consiglio Nazionale partecipano, a titolo consultivo, gli ex Presidenti Nazionali.
Il Consiglio Nazionale si riunisce in sessione ordinaria due volte
l'anno; in sessione straordinaria, quando lo richiedano per iscritto un
terzo dei suoi componenti o la Direzione Nazionale. Il Consiglio si articola in Commissioni di lavoro coordinate dai rispettivi Presidenti. La Direzione Nazionale
Art. 26 La Direzione Nazionale è formata con diritto di voto: - dai componenti della Presidenza Nazionale con diritto di voto; - da 20 componenti eletti dal Consiglio Nazionale tra i quali 10 Presidenti Regionali e quattro donne; - dal Segretario Nazionale dei Giovani delle ACLI, dalla Responsabile Nazionale del Coordinamento donne. Fanno inoltre parte della Direzione Nazionale i componenti la Presidenza Nazionale senza diritto di voto. La Direzione Nazionale:
a) programma e verifica l'attività delle ACLI
nell'ambito delle scelte politiche e operative decise dal Consiglio
Nazionale, nonché lo sviluppo del processo di regionalizzazione
promuovendo progetti e modalità che lo favoriscano; b) ha facoltà di costituire organismi operativi indicandone tempi, ruoli e funzioni; c) assolve ai compiti previsti dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.; d) approva annualmente le aggregazioni delle Strutture di base nonchè i dati del tesseramento, La Presidenza Nazionale
Art. 27 La Presidenza Nazionale è l’organo esecutivo ed amministrativo.
I componenti la Presidenza Nazionale, fino ad un massimo di nove, sono
proposti dal Presidente scegliendoli tra i Consiglieri nazionali o, in
caso motivato, all’esterno del Consiglio Nazionale. Fanno inoltre
parte della Presidenza senza diritto di voto il Segretario Nazionale
dei Giovani delle ACLI, la Responsabile Nazionale del Coordinamento
Donne, il Presidente Nazionale dell’Unione Sportiva ACLI, il Segretario
Generale. La Presidenza ha la responsabilità di: a)
attuare i programmi della Direzione Nazionale, promuovendo
l’azione sociale, sviluppando la presenza ACLI sul territorio Nazionale;
b) fissare gli obiettivi dell’azione sociale e
dell’azione economica, con le relative politiche, decidendo le priorità
e i settori nei quali investire o disinvestire; c) convocare la Direzione Nazionale. È convocata dal Presidente, di norma, una volta alla settimana. Il Presidente Nazionale
Art. 28 Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica
nazionale delle ACLI e le dirige in base agli orientamenti ed alle
deliberazioni assunte dagli Organi Nazionali. Il Segretario Generale
Art. 29 Il Segretario Generale: a) è nominato e revocato dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale; b) ha la rappresentanza legale e giudiziale, attiva e passiva, della Struttura Nazionale;
c) è responsabile delle attività economiche,
patrimoniali e amministrative delle ACLI, in attuazione degli indirizzi
della Presidenza Nazionale; d) è Segretario del
CO.S.I.S. e in quanto tale cura l’istruttoria e l’implementazione delle
decisioni assunte dal Comitato stesso; e) è invitato
permanentemente, se non presente ad altro titolo, negli organi delle
Imprese, Servizi e Associazioni specifiche e professionali al fine di
favorire i processi di integrazione e di coordinamento di sistema. Il CO.S.I.S.
Art. 30 Il CO.S.I.S. (Comitato Servizi e Imprese Sociali): a) è
composto dai Vice Presidenti o Amministratori Delegati dei Servizi e
delle Imprese Sociali delle ACLI e dal Segretario Generale; b) ha la responsabilità di: - curare il coordinamento e l’integrazione tra i Servizi e le Imprese Sociali; - verificare gli andamenti gestionali di Servizi e Imprese Sociali; - attuare gli orientamenti di sistema e le politiche comuni decise dalla Presidenza Nazionale; c) è presieduto dal Presidente Nazionale delle ACLI o da un componente della Presidenza Nazionale a ciò delegato; d) opera sulla base di un regolamento approvato dalla Direzione Nazionale. La Conferenza Nazionale Organizzativa e Programmatica
Art. 31 Il Consiglio Nazionale convoca a metà mandato, con criteri
di rappresentatività delle Strutture di base e delle attività e
iniziative promosse dalle ACLI, la Conferenza Nazionale Organizzativa e
Programmatica, la quale: a) verifica: - l'efficacia delle politiche di aggregazione; - la rispondenza della proposta associativa alle trasformazioni in atto nella società; - la vitalità delle Strutture;
- lo stato delle risorse economiche e la funzionalità degli Organi
delle ACLI e di tutte le iniziative e attività da esse promosse; - l'attuazione del programma; b) definisce strategie e delibera azioni di programmazione progettuale, organizzativa ed amministrativa. SERVIZI E IMPRESE SOCIALI
Art. 32 Le ACLI promuovono Servizi e Imprese Sociali per soddisfare i bisogni e gli interessi dei cittadini.
I Servizi e le Imprese Sociali promossi dalle ACLI concorrono allo
sviluppo dell’economia civile e ad arricchire, con le loro peculiari
potenzialità, la proposta associativa. Oltre ai Servizi indicati
all’art. 3 del presente Statuto, le ACLI promuovono Imprese Sociali a
supporto delle iniziative che realizzano nei diversi ambiti del loro
impegno. Gli orientamenti generali a cui i Servizi e le Imprese
sociali promossi dalle ACLI si ispirano e le regole generali che ne
dirigono l’azione sono definiti nella “Carta dei Servizi e delle
Imprese Sociali ACLI”. Il Consiglio Nazionale la approva e ne verifica
l’applicazione. Il Presidente delle ACLI è anche il Presidente dei
Servizi Sociali da esse promossi, con facoltà degli organi delle ACLI
competenti di attribuire o designare a tale responsabilità un altro
loro componente con diritto di voto. Le Presidenze ACLI ai vari
livelli approvano le proposte di nomina e designazione dei componenti
gli organi dei Servizi e delle Imprese Sociali previste dai rispettivi
Statuti. Gli atti costitutivi e gli statuti dei Servizi, dei
Soggetti sociali e delle Associazioni specifiche e professionali
promossi dalle ACLI, ai vari livelli, debbono contenere norme che:
a) subordinino la loro efficacia, anche in tema di
modifiche, alla preventiva approvazione da parte della Direzione
Nazionale ACLI; b) prevedano la nomina dei
componenti gli Organi statutari da parte della Presidenza ACLI
territorialmente competente, nonché l’eventuale revoca da parte del
Consiglio su proposta della Presidenza, ferma restando l’automatica
decadenza dalla carica in caso di provvedimento di espulsione dalle
ACLI; c) obblighino a comunicare tempestivamente
alla Direzione Nazionale la convocazione degli Organi collegiali e
l’ordine del giorno dei lavori, onde consentire la partecipazione di un
suo rappresentante con funzioni consultive; d)
impegnino al loro adeguamento, entro dodici mesi, per recepire le
innovazioni dello Statuto delle ACLI e le delibere della Direzione
Nazionale in merito alla tutela del nome e del marchio delle ACLI,
della loro origine e riferibilità all’Associazione promotrice. SOGGETTI SOCIALI Art. 33 I
Soggetti Sociali sono promossi dai Consigli ACLI ai vari livelli per
favorire e sostenere la presenza, le attività e l’esperienza dei
giovani con i Giovani delle ACLI, delle donne con il Coordinamento
donne, degli anziani e dei pensionati con la FAP. I compiti e
le modalità di elezione e di funzionamento degli organi ai vari livelli
sono definiti negli specifici Regolamenti e/o Statuti ratificati dal
Consiglio Nazionale ACLI. Le modalità di partecipazione alla vita del Movimento sono specificate dai regolamenti Nazionali e Regionali. I Giovani delle ACLI
Art. 34 I Giovani delle ACLI: - vivono il percorso di aggregazione del Movimento di cui all'art.5; - organizzano i giovani, iscritti alle ACLI, fino a 28 anni. Il Coordinamento Donne
Art. 35 Il Coordinamento Nazionale Donne: a) rappresenta e promuove il ruolo politico delle donne delle ACLI; b) promuove e attiva azioni positive e strategie di pari opportunità uomo-donna nel sistema ACLI;
c) concorre a formulare gli indirizzi e i programmi
delle ACLI e di tutte le attività e iniziative da esse promosse;
d) promuove e coordina iniziative di studio,
formazione, azione sociale e politica per favorire l’aggregazione delle
donne e valorizzarne pensiero ed esperienza. Il Coordinamento
Nazionale Donne ha il compito di organizzare, in preparazione della
Conferenza Nazionale Organizzativa e Programmatica ed in collaborazione
con la Direzione Nazionale, l’Assemblea dei Coordinamenti Regionali e
Provinciali per verificare e programmare lo sviluppo della loro
iniziativa, in coerenza con gli obiettivi indicati nei punti a), b), c)
e d) del presente articolo. I Coordinamenti Donne: a) sono promossi a tutti i livelli dell’Associazione;
b) si avvalgono di strumenti e risorse concordati con
gli organi deliberativi delle ACLI dei rispettivi livelli; c) hanno quali organi dirigenti: la Responsabile e il Direttivo. ASSOCIAZIONI SPECIFICHE E PROFESSIONALI Le Associazioni Professionali
Art. 36 Le Associazioni Professionali sono promossi dai Consigli
ACLI ai vari livelli per favorire e sostenere la presenza, le attività,
l’assistenza e la tutela dei lavoratori del mondo rurale con ACLI TERRA
e dei collaboratori e delle collaboratrici familiari con ACLI COLF.
I compiti e le modalità di elezione e di funzionamento degli
organi ai vari livelli sono definiti negli specifici Statuti o
Regolamenti ratificati dal Consiglio Nazionale ACLI. Le modalità di partecipazione alla vita del Movimento sono specificate dai Regolamenti Nazionali, Regionali e Provinciali. Le ACLI COLF
Art. 37 Le ACLI-COLF: a) costituiscono
l'esperienza organizzata delle ACLI per favorire la promozione
professionale e sociale dei collaboratori e delle collaboratrici
familiari; b) operano sulla base di un proprio Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale ACLI. Le ACLI-TERRA
Art. 38 Le ACLI-TERRA sono l’associazione professionale agricola
delle ACLI di cui esprimono la presenza delle ACLI nel mondo rurale. La
loro iniziativa favorisce l’integrazione fra culture, economie,
tradizioni sui territori, nella fedeltà a valori e radici comuni. Le ACLI Terra promuovono la tutela e l’assistenza dei lavoratori rurali e delle loro famiglie. Le Associazioni Specifiche
Art. 39 Le Associazioni Specifiche sono costituite dai Consigli
ACLI ai vari livelli, per promuovere e sostenere all’interno delle ACLI
esperienze, attività e percorsi associativi sportivi, ambientali,
ricreativi, culturali, turistici, sociali e dei consumatori.
Organizzano attività che, a partire dagli specifici bisogni ed
interessi delle persone, aiutano a prendere consapevolezza delle loro
potenzialità e favoriscono la partecipazione e l’impegno attivo.
Concorrono a favorire la conoscenza della proposta associativa delle
ACLI e partecipano al programma di attività del Movimento.
Sviluppano la loro dinamica associativa e progettuale con l’apporto di
Organi eletti in base agli Statuti ed ai Regolamenti di attuazione.
Operano secondo propri Statuti o Regolamenti approvati dal Consiglio
Nazionale ACLI o, nel caso di esperienze territoriali, dai Consigli
competenti. Ai vari livelli le Presidenze ACLI istituiscono i
“Coordinamenti delle Associazioni Specifiche e Professionali”, come
luogo di integrazione delle politiche aggregative, organizzative, di
comunicazione, secondo le linee strategiche decise dagli Organi delle
ACLI. I Coordinamenti operano secondo un Regolamento approvato dai Consigli ACLI ai vari livelli. A livello nazionale le Associazioni Specifiche riconosciute sono:
- l'Unione Sportiva ACLI (U.S. ACLI), con attività
sportive e ludico-motorie rivolte alle persone di ogni età e categoria
sociale; - La Federazione Anziani Pensionati
(FAP-ACLI) costituisce l’esperienza organizzata delle ACLI per favorire
la promozione, l’azione sociale e il volontariato degli iscritti con
più di 65 anni di età o comunque pensionati -
l’Unione Nazionale Arti e Spettacolo Popolare (UNASP), con
attività culturali, artistiche, musicali e ricreative; - il Centro Turistico ACLI (Cta), con attività turistiche; - ACLI-Anni Verdi, associazione nazionale di tutela ambientale;
- la Lega Consumatori promossa dalle ACLI, che
promuove la difesa dei consumatori come persone e come famiglie; Il tesseramento delle Associazioni Specifiche è approvato dalla Direzione Nazionale ACLI.
Le modalità del tesseramento e le politiche di aggregazione sono
definite dagli Organi delle Associazioni Specifiche, d'intesa con gli
organi delle ACLI ai rispettivi livelli. ASSOCIAZIONI ADERENTI Art. 40 Possono
aderire alle ACLI associazioni che ne condividano le finalità contenute
agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente Statuto; collaborano alle
iniziative e alla vita delle ACLI con modalità stabilite in appositi
protocolli d’intesa, sottoscritti dai relativi organi territorialmente
competenti. INIZIATIVE SPECIFICHE Cooperazione e lavoro associato
Art. 41 Le ACLI promuovono la cooperazione e il lavoro associato
quali attività imprenditive e sociali atte a promuovere le condizioni
morali, sociali e materiali delle persone. A tal fine:
a) i Consigli Provinciali, Regionali e Nazionale
promuovono e coordinano l'iniziativa delle cooperative, dei Consorzi ed
Unioni di Cooperative, avvalendosi dei servizi del Consorzio Solaris.
b) le Presidenze Provinciali, Regionali e Nazionale
rappresentano, tutelano ed assistono le Strutture cooperative e di
lavoro associato che aderiscono ai principi delle ACLI e della Carta
dei Servizi e delle Imprese Sociali ed operano in coerenza con gli
indirizzi del Movimento Immigrati ed emigrati Art. 42
Le ACLI promuovono iniziative di formazione, azione sociale, tutela e
promozione dei diritti tra gli emigrati e gli immigrati in Italia e
all’estero. Tali iniziative si collegano con l’azione della FAI
(Federazione ACLI Internazionali) e degli organismi regionali
appositamente istituiti e sono coordinate da un organismo operativo
istituito dalla Direzione Nazionale ACLI. Volontariato Art. 43 Le ACLI promuovono il volontariato come: a) risorsa basilare per il sostegno della loro vita associativa;
b) attività di solidarietà con le persone, le
famiglie e le comunità organizzate nelle forme previste dalle leggi
nazionali e regionali, attraverso apposite associazioni promosse ai
vari livelli; c) forme di impegno per la
solidarietà e la cooperazione tra le Nazioni ed i popoli nell'ambito di
iniziative di volontariato internazionale rivolte ad educare alla pace
ed alla mondialità. IPSIA Art. 44 L’IPSIA
(Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI) opera per la cooperazione
internazionale allo sviluppo, la solidarietà tra i popoli e la
diffusione di una cultura di pace. Opera sulla base di un proprio
Statuto approvato dalla Direzione Nazionale delle ACLI. INCOMPATIBILITA’ ESTERNE Art. 45 I componenti la Presidenza Nazionale ed i Presidenti Provinciali e Regionali sono incompatibili: a) nell'ambito istituzionale: - con responsabilità di governo a tutti i livelli;
- con il mandato nelle Assemblee rappresentative
europee, nazionali, regionali, provinciali e dei Comuni delle città con
più di 50.000 abitanti o comunque capoluogo di provincia;
b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che
presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari
o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli; c) nell'ambito sindacale con responsabilità: - nella Segreteria Confederale e in quelle delle Unioni o Camere Regionali e comprensoriali; - nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello territoriale e al livello superiore. Art. 46 I componenti la Presidenza Nazionale, la Direzione Nazionale e le Presidenze Regionali e Provinciali sono incompatibili: a) nell’ambito istituzionale: - con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali e Regionali; - con responsabilità di governo a tutti i livelli fatta eccezione per i Comuni con meno di 15.000 abitanti;
b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che
presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari
o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli ed ai Comitati allo stesso livello territoriale o superiore;
- alle Direzioni e agli organi esecutivi nazionali,
Regionali e Provinciali e dei Comuni con più di 50.000 abitanti o
comunque capoluoghi di provincia; c) nell'ambito sindacale con responsabilità: - nella Segreteria confederale ed in quelle delle Unioni Regionali e comprensoriali; - nelle Segreterie di Federazione allo stesso livello. Art. 47
I Consiglieri nazionali, Regionali e Provinciali sono incompatibili con
incarichi esecutivi di partito nazionali, Regionali e Provinciali allo
stesso livello o a quello superiore. Art. 48 I Presidenti di zona e delle Strutture di base sono incompatibili: a) nell'ambito istituzionale:
- con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali,
regionali e provinciali e dei Comuni con più di 50.000 abitanti o
comunque capoluoghi di provincia; - con responsabilità di governo a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che
presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari
o consiliari, con responsabilità nelle Segreterie, nelle Direzioni e
negli organi esecutivi a tutti i livelli. Art. 49 Le
suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si
verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi delle
ACLI è immediata nei momenti in cui il dirigente ACLI: - accetta la candidatura a componente delle Assemblee rappresentative o degli Organi di governo; - accetta una delle responsabilità politico-partitiche o sindacali. INCOMPATIBILITA’ INTERNE Art. 50
I dipendenti delle Strutture delle ACLI e dei Servizi sociali e delle
Imprese Sociali, nonché quelli delle realtà associative e di ogni altra
iniziativa da esse promossa ai vari livelli territoriali di cui all'
Art. 7, non devono superare il 25% dei Consiglieri nazionali eletti dal
Congresso; i dipendenti eventualmente eletti in soprannumero devono
optare, entro 30 giorni dalla elezione degli organi direttivi, dandone
comunicazione scritta alla Presidenza Nazionale. Sono considerati
dipendenti quanti hanno un rapporto di lavoro subordinato o
parasubordinato con le Strutture ACLI, i Servizi e le Imprese sociali
da esse promossi. I Consigli Regionali e Provinciali, ai propri
livelli, regolamentano la materia in base alle rispettive esigenze,
anche diminuendo la percentuale sopraindicata, che resta comunque il
limite massimo. I dipendenti delle ACLI e delle attività da esse
promosse non devono superare il 50% dei membri delle Presidenze
Provinciali, Regionali e Nazionale con diritto di voto. Il Segretario Generale delle ACLI è incompatibile con incarichi elettivi a qualsiasi livello
I coordinatori e i direttori dei Servizi Sociali e delle Imprese
Sociali e di ogni altra iniziativa promossa dalle ACLI non devono far
parte con voto deliberativo degli organi esecutivi del Movimento al
livello in cui essi esercitano tali incarichi. Coloro che hanno un
rapporto di lavoro o di consulenza professionale con i Servizi sociali
e Imprese Sociali delle ACLI e con tutte le iniziative da esse
promosse, ovvero che sono ivi distaccati dalla Presidenza delle ACLI,
non devono essere nominati o designati a far parte degli organi
direttivi o di amministrazione con i quali vige tale rapporto. Le
responsabilità di Presidente e di Vice Presidente delle ACLI non
possono essere ricoperte per più di due mandati per complessivi otto
anni. I Presidenti Provinciali non possono essere eletti nella Presidenza Nazionale. La carica di Presidente Provinciale è incompatibile con quella di Presidente Regionale. GARANZIE STATUTARIE Risoluzioni delle controversie ART. 51
Ogni controversia relativa all’applicazione od interpretazione delle
norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto
associativo, che insorga tra singoli tesserati, tra tesserati e
strutture ACLI provinciali o regionali, ovvero tra strutture
provinciali tra di loro, sarà devoluta, su ricorso di uno dei soggetti
interessati, al Collegio Nazionale di Garanzia ed in seconda istanza al
Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale deciderà, mediante lodo,
come organo di giustizia arbitrale rituale. La determinazione del
Collegio Nazionale di Garanzia è impugnabile, dinanzi al Collegio
Nazionale dei Probiviri, entro 15 giorni dalla comunicazione. Al
Collegio Nazionale dei Probiviri sono altresì devolute in unico grado
le analoghe controversie insorte tra le singole strutture provinciali e
la corrispondente struttura regionale nonchè quelle direttamente
insorte tra una di tali strutture e le ACLI Nazionali. Il Collegio
Nazionale dei Probiviri decide la controversia nel termine di 60 giorni
dalla presentazione del ricorso scaduto inutilmente il quale il
procedimento arbitrale si estingue restando, in tal caso, le parti
legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni
dinanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. Il lodo pronunciato dal Collegio Nazionale dei Probiviri non è impugnabile.
I Collegi arbitrali hanno facoltà di regolare lo svolgimento del
giudizio nei modi che ritengono più opportuni. Essi debbono, tuttavia,
garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti ed, in ogni
caso, assegnare alle stesse congrui termini per presentare documenti e
memorie nonchè per esporre le loro repliche. I Collegi di Garanzia e dei Probiviri Art. 52 I Collegi di Garanzia e dei Probiviri
a) sono composti da membri eletti dal Congresso
Nazionale tra i soci che non rivestono alcuna carica all'interno degli
organi delle Strutture di base, Provinciali, Regionali e Nazionale e
non siano incorsi in sanzioni disciplinari; b) eleggono tra i propri componenti il Presidente del Collegio. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio. Il Collegio Nazionale di Garanzia Art. 53
Il Collegio Nazionale di garanzia è composto da cinque membri effettivi
e decide entro trenta giorni per le sole controversie previste
dall’Art. 51. Il Collegio Nazionale dei Probiviri Art. 54 Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da cinque membri e decide entro trenta giorni:
a) in unico grado, sulle controversie insorte tra
strutture provinciali e regionali e tra una di queste strutture e gli
organi nazionali delle ACLI; b) in seconda istanza, sui provvedimenti del Collegio Nazionale di Garanzia. Il Collegio Nazionale dei Probiviri ha inoltre il compito di: a) rispondere ai quesiti inerenti l’interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di applicazione;
b) convocare e preparare il Congresso Nazionale nell’eventualità che il
Consiglio Nazionale non sia in grado di rieleggere il Presidente
Nazionale; c) ratificare i regolamenti attuativi Regionali sulla base della loro coerenza con lo Statuto. Misure disciplinari Art. 55 Sono misure disciplinari: a) il richiamo; b) la deplorazione;
c) la sospensione da un mese a due anni che, per i componenti gli
organi, comporta la decadenza; la surroga è sospesa fino alla sentenza
definitiva; d) l'espulsione. I Collegi di Garanzia e dei
Probiviri, entro dieci giorni, comunicano e motivano agli interessati e
agli organi denuncianti le decisioni assunte. I soci espulsi per violazione allo Statuto o indegnità possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio dei Probiviri. INTERVENTI STRAORDINARI Nomina Incaricati Art. 56
La Direzione Nazionale ha facoltà di nominare un proprio incaricato per
assolvere temporaneamente ad una o più competenze previste dallo
Statuto non assolte dagli organi Provinciali o a livello Regionale. Scioglimento Presidenze Art. 57
La Direzione Nazionale, d'intesa con la Presidenza Regionale, ha
facoltà di sciogliere la Presidenza Provinciale quando questa viene
meno alle sue funzioni o esplica attività contrarie agli indirizzi
delle ACLI. Per analoghi motivi ha facoltà di sciogliere la Presidenza
Regionale. In tali casi la Direzione Nazionale convoca, entro 30
giorni, il Consiglio Provinciale o Regionale per procedere alla
elezione della nuova Presidenza. Scioglimento Consigli–Nomina Commissario Art. 58
La Direzione Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio
Provinciale qualora venga meno alle sue funzioni, o assuma
deliberazioni e atteggiamenti contrari agli indirizzi delle ACLI, e di
nominare contestualmente un Commissario. Tale facoltà è esercitata d'intesa con la Presidenza Regionale.
In casi di eccezionale urgenza e gravità o in caso di mancata intesa,
la Direzione Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio
Provinciale e di nominare un Commissario in attesa di delibera
definitiva del Consiglio Nazionale. Per analoghi motivi la Direzione Nazionale ha facoltà di sciogliere il Consiglio Regionale e di nominare un Commissario. Con lo scioglimento dei Consigli decadono anche gli organi dei Servizi allo stesso livello. La Direzione Nazionale è tenuta a comunicare per iscritto il provvedimento ai componenti i Consigli disciolti.
I ricorsi presentati a norma dell’art. 51 contro i provvedimenti di
scioglimento e di commissariamento previsti dai precedenti comma non ne
sospendono l’immediata esecutività. Dimissioni o decadenza del Presidente Nazionale Art. 59
In caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente
Nazionale, il Consiglio Nazionale elegge il nuovo Presidente Nazionale
con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti con
diritto di voto. Eventuali mozioni di sfiducia nei confronti del
Presidente Nazionale devono essere presentate dalla metà più uno dei
componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto. La mozione
di sfiducia è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza
dei componenti il Consiglio Nazionale con diritto di voto. In
caso di accoglimento della mozione di sfiducia, il Consiglio Nazionale
elegge il nuovo Presidente Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei
suoi componenti con diritto di voto. Qualora non si raggiunga tale quorum il Collegio Nazionale dei Probiviri convoca il Congresso Nazionale. Costituzione nuove Province Art. 60
In caso di costituzione di una nuova Provincia, la Direzione Nazionale,
d'intesa con la Presidenza Regionale, nomina un Commissario che ha il
compito di giungere a costituire gli organi democratici. Il
Commissario rappresenta a tutti gli effetti le ACLI e tutte le
iniziative da esse promosse nella provincia o nella regione sino alla
costituzione degli organi elettivi o alla revoca della nomina da parte
della Direzione Nazionale. RAPPRESENTANZA E POTERI Rappresentanza politica e legale Art. 61
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza politica nazionale delle
ACLI e il Segretario Generale ha la rappresentanza legale e
giudiziaria; entrambi per le questioni ed i rapporti di rilevanza
nazionale ed internazionale di competenza dell’Associazione. I
Presidenti regionali, provinciali, di zona e delle strutture di base
hanno la rappresentanza legale, sia in giudizio che nei confronti dei
terzi, per le questioni ed i rapporti inerenti ai rispettivi livelli ed
ambiti di competenza. Ogni struttura associativa delle ACLI,
risponde unicamente ed in via esclusiva delle obbligazioni assunte nel
proprio ambito di competenza senza impegnare, quindi, gli organismi di
diverso livello ed ambito territoriale. Delibere D’urgenza Art. 62
All’interno di ogni struttura gli organi delle ACLI, in caso di
necessità ed urgenza, possono deliberare con i poteri dell’organo
immediatamente superiore salvo ratifica nella prima riunione da
convocarsi entro il più breve tempo possibile. Operazioni di carattere amministrativo economico, finanziario e patrimoniale. Art. 63
Le strutture regionali, provinciali, di zona, e di base, nei rispettivi
ambiti di competenza, hanno la più ampia autonomia decisionale e
gestionale per le operazioni di carattere amministrativo, economico,
finanziario e patrimoniale. E’ fatto divieto alle stesse, sotto
pena di scioglimento dei relativi organi direttivi da parte della
Direzione Nazionale, di trasferire a terzi, anche a titolo oneroso, i
beni immobili destinati allo svolgimento delle attività istituzionali,
ovvero di modificarne la destinazione d’uso, senza la preventiva
autorizzazione della Direzione Nazionale, nonchè mettere in atto
attività ed iniziative tese a depauperare il patrimonio ovvero ad
impedire lo sviluppo associativo. Collegio dei Revisori Art. 64
Ogni organo collegiale delle ACLI con funzioni amministrative, è
affiancato da un Collegio di Revisori, il quale cura la verifica della
contabilità e di tutti gli atti amministrativi in genere, provvedendo a
redigere un'apposita relazione, in occasione della presentazione dei
Rendiconti economici e finanziari annuali, relativi agli anni solari,
agli organi competenti per l'approvazione. Il Collegio dei revisori è composto da tre revisori effettivi e da due supplenti. Patrimonio Art. 65
Il patrimonio delle ACLI è costituito dai contributi dei soci e da
tutti i beni mobili ed immobili ad esse pervenuti per qualsiasi titolo
o causa. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge. E’ fatto obbligo di reinvestire gli
eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere assunte dagli organi
competenti, a favore di attività nell’ambito delle finalità statutarie. I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere alle ACLI la divisione del fondo comune nè pretendere quota alcuna.
I beni patrimoniali delle ACLI di proprietà o di pertinenza delle
singole Strutture di base devono essere inventariati con obbligo di
depositare detto inventario presso la Presidenza Provinciale. Le
Presidenze Provinciali e Regionali devono trasmettere alla Presidenza
Nazionale l'inventario dei beni delle ACLI di loro pertinenza
unitamente all'inventario dei beni delle Strutture di base presso di
loro depositati. Scioglimento delle Strutture di Base Art. 66
In caso di scioglimento delle Strutture di base da parte del Consiglio
Provinciale o di volontaria disaggregazione dalle ACLI, i beni
patrimoniali delle ACLI di proprietà o di pertinenza della singola
Struttura si trasferiscono direttamente in capo alla Presidenza
Provinciale e da questa per gli stessi motivi alla Presidenza Nazionale. Art. 67 Di tutte le riunioni degli organi delle ACLI, deve essere redatto un processo verbale. Organo ufficiale Art. 68 Organo ufficiale di stampa delle ACLI è il periodico "Aesse-Azione sociale". Regolamenti Art. 69 I regolamenti di applicazione dello Statuto approvati dal Consiglio Nazionale ne costituiscono parte integrante. Modifiche Statuto Art. 70
Le proposte di modifiche allo Statuto devono essere formulate dai
Congressi Provinciali, Regionali e dalla Direzione Nazionale secondo le
modalità stabilite dal regolamento del Congresso Nazionale. Lo Statuto può essere modificato:
a) dal Congresso Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei
delegati; per i primi otto articoli occorre il voto favorevole di due
terzi dei delegati; b) dal Consiglio Nazionale
limitatamente agli adeguamenti di legge e previo parere favorevole del
Collegio Nazionale dei Probiviri. Le modifiche apportate allo Statuto e ai Regolamenti entrano in vigore immediatamente. Scioglimento delle ACLI Art. 71
Lo scioglimento delle ACLI può essere deliberato soltanto da un
Congresso Nazionale straordinario, appositamente convocato, con il voto
favorevole, espresso a scrutinio segreto, di almeno tre quarti dei
delegati. Nel caso di scioglimento, il patrimonio delle ACLI sarà
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, ad enti morali o
ad imprese senza finalità lucrative con scopi di pubblica utilità. NORME TRANSITORIE Art. 72
In deroga all’Art. 20 primo paragrafo comma b), restano in carica i
Presidenti Provinciali quali rappresentanti delle rispettive province
eletti prima dell’entrata in vigore del presente Statuto. Nel caso
di dimissioni o decadenza del Presidente Provinciale, il Consiglio
Provinciale, convocato per l’elezione del nuovo Presidente Provinciale,
elegge contestualmente il proprio rappresentante in Consiglio Regionale. Art. 73
Fino alla celebrazione del XXIII° Congresso Nazionale si applicano gli
artt. 49, 50, 51, 52 dello Statuto approvato dal XXI° Congresso
Nazionale di Bruxelles. Nel caso di decadenza, dimissioni,
scioglimento, mancato funzionamento del Collegio Regionale dei
probiviri si applicano gli artt. 51, 52, 53, 54 del presente Statuto.
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